Comunicati e sentenze sul signoraggio riguardanti la Banca d'Italia S.p.A. (di Sandro Pascucci - www.signoraggio.com) |
BANCA D'ITALIA In relazione alle numerose richieste di pagamento, formulate rivendicando la proprietà collettiva della moneta unica europea e il relativo reddito da signoraggio, pervenute alla Banca d’Italia a seguito della diffusione data dai mezzi di informazione alla sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 2978/05, l’Istituto informa che la sentenza, avente effetto solo tra le parti dell’originario giudizio, costituisce una pronuncia del tutto isolata, già disattesa dal Giudice di pace di Pizzo Calabro il quale, con sentenza depositata l’8 aprile c.a. e con altre 17 decisioni di analogo tenore, ha ritenuto i singoli componenti delle collettività nazionali privi del potere di agire in giudizio per contestare le pubbliche potestà di emissione della moneta e di gestione del valore monetario. La sentenza del Giudice di pace di Lecce è stata impugnata dalla Banca d’Italia presso la Suprema Corte di Cassazione, cui è rimessa la decisione definitiva della controversia, che sarà discussa prima dell’estate. Si informa, infine, che, già prima dell’adozione della moneta unica, la magistratura aveva ripetutamente respinto simili azioni di rivendica della proprietà collettiva della massa monetaria, coltivate nei confronti della Banca d’Italia, quale Istituto di emissione della lira (1). In considerazione di quanto sopra, la Banca d’Italia continuerà a respingere le richieste _____________________________________ (1) (Tribunale di Roma, 17.2.1997, n. 3351, confermata da Corte d’Appello, 18.6.2001, n. 2185; Tribunale di
Torino 17.3.1999, n. 1699; Tribunale di Roma, 5.2.2001, n. 4408; Tribunale di Roma 19.6.2001, n. 23690 e
Tribunale di Roma, 24.10.2002, n. 40285) Repubblica Italiana Nella persona del dottor Enrico Mannucci ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile n. 515/05 del. R.G.A.C. promossa da C.G. (OMISSIS) parte attrice Contro Banca Centrale Europea "nella locale articolazione individuata" nella Banca d'Italia (OMISSIS) Parte convenuta Oggetto: signoraggio Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite così concludevano: per la parte attrice: per la parte convenuta: Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, alla Banca Centrale Europea presso la locale Banca Centrale d'Italia il sig. C.G. ha convenuto in giudizio la Banca Centrale Europea , e, per essa, la "locale articolazione" individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome, improponibili e/o inammissibili, e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice al risanamento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . In particolare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia, nonché la carenza di azione, il difetto di interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.) e la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in relazione alle domande di accertamento e condanna fatte valere in giudizio. Eccepiva inoltre la carenza dei requisiti dell'azione di danno (art. 2043 cod.civ.). Motivi della decisione L'attore, con diffusa ed argomentata esposizione di una teoria storico-economico-filosofica sul sistema monetario nazionale ed internazionale tende ad affermare che il valore monetario appartiene ai cittadini, ai quali spetta il diritto di rivendicarlo nei confronti della Banca Centrale Europea; inoltre l'attore asserisce che non debba essere consentito agli istituti di emissione di "prestare" il denaro ai cittadini - ricevendo da tale operazione un interesse - in quanto ciò comporterebbe un indebito arricchimento delle banche centrali depauperando i reali aventi diritto, cioè i cittadini. Assicura l'attore che l'attuale sistema sia affetto da una gravissima patologia, con i consequenziali notevoli danni per tutte le collettività nazionali, in quanto la BCE dovrebbe emettere moneta accreditandola alle comunità nazionali, mentre invece avrebbe "illegittimamente ed illecitamente" trasformato la collettività da proprietaria in debitrice del proprio denaro. Da ciò il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. In proposito è da rilevare che nel nostro ordinamento l'azione civile è consentita esclusivamente per far valere una situazione sostanziale di diritto soggettivo di cui l'attore, che pretenda di essere titolare, deduca l'inattuazione. Nel caso di specie è da rilevare che ai singoli componenti le collettività nazionali difetta in modo assoluto, ogni potere d'azione in giudizio, in quanto non sono titolari di alcuna posizione giuridica (sia essa di diritto o di interesse) che possa farsi valere davanti a qualsivoglia organo giudicante. L'emissione della moneta e la gestione del valore monetario costituiscono potestà pubbliche regolamentate da norme di rango sovranazionale. Appare evidente quindi il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice in relazione alle domande di accertamento e condanna fatte valere nel presente giudizio. Ciò in quanto la contestazione del vigente sistema di emissione monetaria non dà luogo al diritto all'azione in sede giudiziaria civile. L'attore, quindi, è del tutto sprovvisto di qualsivoglia interesse ad agire in sensi tecnico processuale. La BCE, ai sensi dell'art. 107 del Trattato CE e dell'art. 9 dello Statuto del SEBC, ha personalità giuridica ed ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconoscita alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti: essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. La BCE, rappresentata all'esterno dal Presidente o da un suo delegato ha, quindi, piena capacità processuale in ciascuno degli stati membri, mentre nessuna norma contenuta nel Trattato o in qualsivoglia altra fonte attribuisce alle Banche Centrali Nazionali un potere di rappresentanza della BCE nell'ambito degli ordinamenti nazionali. Quindi, la Banca d'Italia non è affatto "articolazione" della BCE, in quanto, l'una e l'altra sono dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, di distinta rappresentanza esterna e di capacità di stare in giudizio. Da quando precede discende il difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia intesa quale "promanazione" o "articolazione" della BCE. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pizzo, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 515/05 del R.G.A.C. promossa da C.G. A) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
Così deciso in Pizzo il 13.03.2006
IL GIUDICE DI PACE [timbro] IL CANCELLIERE B/3 |
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