Caro Lettore,
ricordi cosa dicemmo 10 anni or sono?
Ebbene la manipolazione continua. Nel 2013 c'e' stata la megarapina dell'aumento di valore nominale delle quote (un passaggio MILIARDARIO, dal nulla, in una notte, con un tratto di penna) e dall'11 aprile 2016 ancora interventi di "sistemazione" per questo statuto che non trova pace!
Per confondere le acque e dar fiato agli idioti (ad es. i grillini e/o chi lavora in banca - che lo capisco agisca a sostegno del Sistema) s'inserisce una laconica (non nel senso spartano ma nel senso che non vuol dire un cazzo) et misera riga con la parolina magica "diritto pubblico" (art. 1) et voila': il gioco e' fatto.
Alla prox.. (inseriamo il testo dei tre articoli)
ART. 3 (2002)
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4). Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
ART. 3 (2006)
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
ART. 3 (2016)
1. Il capitale della Banca d’Italia è di 7.500.000.000 euro ed è rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna;
2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all’articolo 38, comma 2, lett. b);
3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente a:
a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.4. Nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore;
5. Ai fini dell’applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti;
6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalità e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca può acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l’acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalità sono altresì stabilite idonee forme di pubblicità atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilità della Banca il diritto di voto è sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie;
7. Le quote di partecipazione non possono essere cointestate. Su di esse sono ammesse soltanto annotazioni di vincolo per garanzia, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio Superiore.